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Contributi  12 Feb 2021
 

PART-TIME VERTICALE: CAMBIA (IN MEGLIO) PER LA PENSIONE

Il lavoro part-time è una forma contrattuale molto diffusa. Se tutti conoscono il part-time orizzontale, la forma più frequente, il part-time verticale ha avuto invece una diffusione minore.
Ma, dal punto di vista pensionistico, come vengono considerati i periodi di lavoro part-time nel settore delle aziende private? La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto alcune importanti novità di cui vi parliamo nell’articolo.

Cosa significa part-time orizzontale e verticale?
I contratti di lavoro part-time prevedono meno ore di lavoro rispetto al contratto a “tempo pieno” di 40 ore settimanali. L’orario minimo del contratto part-time è di 16 ore a settimana.
• Part-time orizzontale: il contratto prevede che il lavoro venga svolto tutti i giorni per meno ore giornaliere rispetto ad un full time.
• Part-time verticale: in questo caso il lavoro viene svolto in alcuni giorni della settimana oppure solo in alcuni periodi (settimane o mesi), anche per tutto il giorno.

Esistono, ma sono meno diffusi, contratti di lavoro part-time “misto” con una flessibilità che riprende le modalità, a seconda dei periodi, delle due forme orizzontale e verticale.

Dal punto di vista retributivo: considerando come unità di misura l’”ora lavorativa”, non vi sono differenze economiche tra un lavoratore a tempo pieno ed un altro a tempo parziale (sia orizzontale che verticale). L’unica differenza riguarda l’importo dell’assegno al nucleo familiare che viene riconosciuto interamente solo nel caso di un contratto part-time con almeno 24 ore settimanali, diversamente viene erogato in misura ridotta.
Dal punto di vista dei giorni di ferie: per i part-time orizzontali i giorni sono gli stessi previsti per i full-time, in quanto comunque l’attività viene svolta tutti i giorni lavorativi; mentre per i part-time verticali vi sono riduzioni proporzionate alle giornate non lavorative.

Come vengono considerati dal punto di vista previdenziale, ai fini del diritto alla pensione, i periodi di lavoro part-time?
Se per il lavoro part-time orizzontale, svolto tutti i giorni come i full-time, il periodo lavorativo è sempre stato considerato per intero (ad esempio, se il lavoratore part-time lavora per l’intero anno, vengono accreditate 52 settimane, salvo che la retribuzione dell’”ora lavorativa” sia inferiore ai minimali retributivi fissati e pertanto le 52 settimane vengono ridotte o, in gergo tecnico, “contratte”), fino al 2020 il periodo di part-time verticale veniva considerato, dal punto di vista temporale, sempre ridotto considerando solo le giornate effettivamente lavorate.

Con la Legge di Bilancio 2021, anche a seguito di molte sentenze giudiziarie, i periodi di part-time verticali vengono equiparati a quelli del part-time orizzontale, quindi un anno di lavoro corrisponde a 52 settimane ai fini previdenziali, sempre considerando gli eventuali effetti contrattivi per retribuzioni orarie inferiori ai minimali.

“Tutto a posto quindi!” potrebbe dire chi ha un contratto part-time verticale e, magari, deve andare in pensione.

L’equiparazione previdenziale tra part-time verticale e orizzontale sarà valida dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021, cioè dal 1° gennaio 2021, per i contratti in corso a tale data e per i trattamenti pensionistici aventi decorrenza sempre dal 1° gennaio in poi.
Per periodi di part-time verticale cessati prima del 1° gennaio 2021: la nuova normativa prevede che “il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell’interessato”.
Su questa possibilità si attendono ulteriori indicazioni da parte dell’INPS, gli operatori del Patronato ACLI saranno a disposizione per tutti gli adempimenti! 

Per i dipendenti pubblici con contratto part-time di qualsiasi tipologia, la nuova normativa non comporta cambiamenti: per questi lavoratori gli anni di servizio ad orario ridotto sono sempre considerati per intero, a prescindere anche dal minimale retributivo.

Per ulteriori chiarimenti e per controllare la tua posizione pensionistica ti aspettiamo presso gli sportelli del Patronato ACLI: trova la sede a te più vicina o prenota il tuo appuntamento.

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Contributi  11 Dic 2020
 

PENSIONE SCUOLA: TUTTO IN ORDINE PER LA FUTURA PENSIONE?

All’atto dell’immissione in ruolo, il personale della scuola deve fare alcuni adempimenti per regolarizzare l’assunzione e le proprie posizioni contributive.
Oltre alla cosiddetta “Dichiarazione dei servizi”, il neo-assunto procede generalmente alla presentazione di tutta una serie di istanze che incidono sulla posizione assicurativa e che valgono ai fini pensionistici: per questo è fondamentale prestarvi particolare attenzione, perché saranno documenti necessari in futuro, quando si farà la richiesta di pensione. (per leggere tutto l’articolo clicca sul titolo)...

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Contributi  21 Giu 2019
 

“PACE CONTRIBUTIVA”: QUANTO COSTA E COME FUNZIONA QUESTA TIPOLOGIA DI RISCATTO?

Costruirsi un futuro pensionistico adeguato è sempre più difficile: la cosiddetta “pace contributiva” può essere di aiuto perché con essa è possibile riscattare i periodi per i quali non esiste alcuna contribuzione versata.

Questa nuova tipologia di riscatto (per leggere tutto l’articolo clicca sul titolo)...

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Contributi  21 Ago 2018
 

DOVE SONO I CONTRIBUTI DEI MIEI VOUCHER?

La signora Maria ci chiede chiarimenti in merito ai contributi per chi fa lavori occasionali e pagati con voucher, come sua figlia Claudia, giovane studentessa che ha svolto lavori saltuari per contribuire alle sue spese personali, senza gravare in tutto sulla famiglia. Questo quanto ci scrive.

 

Domanda

Mia figlia tra il 2013 ed il 2016 ha svolto per i nostri vicini dei lavori occasionali, sia come insegnante di ripetizione sia come babysitter per i figli della coppia. Per queste sue attività saltuarie, non un impegno continuativo, è stata assicurata e retribuita mediante voucher, ed ha guadagnato circa 500-530 euro l’anno, soldi che ha utilizzato per pagarsi alcune sue spese personali, come le ricariche telefoniche e qualche uscita con le amiche. Nei giorni scorsi ha stampato l’estratto contributivo, risultano dei versamenti contributivi ma non capisco quanti sono i periodi utili per il diritto alla pensione”.

 

Il Patronato Acli risponde

La disciplina del lavoro occasionale ed accessorio ha subito nell’ultimo decennio molteplici riforme, (per continuare, "clicca" sul titolo)......

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Contributi  02 Maggio 2018
 Sono Carla. Compirò 60 anni alla fine di quest’anno e lavoro come infermiera professionale. Ho fatto lavoretti estivi prima dei 18 anni e in seguito ho lavorato come infermiera 3/4 anni in una clinica privata e a seguire 12 anni presso l’ospedale cittadino. Ho smesso nel novembre 1992, con la nascita del mio terzo figlio. Nel 2002 ho deciso di riprendere l’attività lavorativa, ma mi sono messa in proprio per poter essere più autonoma e gestirmi il tempo tra casa e lavoro. Mi sono iscritta alla cassa professionale Enpapi per la tutela della professione infermieristica.

So che mi manca ancora un po’ alla pensione, ma vorrei verificare se ci sono dei documenti o prassi da preparare, per poter accedere un domani alla pensione. Inoltre vorrei capire se è il caso di riscattare il titolo di studio.(per continuare, "clicca" sul titolo)...

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Contributi  27 Ott 2017
 Sono un dipendente del settore privato e sto pagando da circa un anno le rate mensili per il riscatto della laurea. Purtroppo, per esigenze familiari non posso più sostenere questo onere. Cosa accade se smetto di pagare? Perdo la contribuzione? Posso chiedere il rimborso di quanto versato?

Il riscatto è operazione onerosa e facoltativa.

In sede di istruttoria della pratica di riscatto l’assicurato può decidere il periodo che intende riscattare rispetto a quello interamente riscattabile (ad esempio solo 1 anno o poche settimane, anziché l’intero corso legale di laurea e la legge riconosce all’assicurato la facoltà di interrompere in ogni momento i pagamenti mensili del riscatto di laurea.(per continuare, "clicca" sul titolo)...

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Contributi  25 Set 2017
 La legge riserva alla madre gestante e lavoratrice dipendente un’attenzione particolare a tutela della sua salute e di quella del nascituro.

Obbligo di astensione dal lavoro

Il Testo Unico sulla maternità (D.lgs 151/2001) prevede, infatti, il divieto di adibire le donne al lavoro durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre successivi alla nascita.

Si tratta della cosidetta maternità obbligatoria, la quale prevede il diritto alla conservazione del posto di lavoro, un trattamento economico a carico dell’INPS pari all’80% della retribuzione (salvo previsioni del CCNL più favorevoli) e la piena equiparazione (per continuare, "clicca" sul titolo) ...

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Contributi  23 Feb 2017
 La Legge di Bilancio per il 2017 ha introdotto misure previdenziali per allentare la rigidità della Riforma Monti Fornero, caratterizzata dall’onerosità dei requisiti pensionistici senza una distinzione tra carriere, mansioni e posizioni personali.

Sul piano delle posizioni lavorative caratterizzate da mobilità e discontinuità (si pensi ad una carriera lavorativa frammentata tra impiego pubblico, impiego privato, lavoro parasubordinato e libera professione), la Legge ridisegna l’istituto del cumulo gratuito, introdotto dalla Legge n. 228 del 2012,agevolando l’accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori con contribuzione ripartita su più gestioni previdenziali.(continua)......

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Contributi  29 Gen 2015
 Con Circolare n.12 del 23 gennaio 2015, l’Inps ha comunicato la misura della contribuzione dovuta per i rapporti di lavoro domestico nell’anno 2015.
Com’è noto, la contribuzione è dovuta in base a determinate fasce di retribuzione, con ulteriori variazioni a seconda che si tratti di rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, essendo previsto, in quest’ultimo caso, un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, che tuttavia non si applica se il rapporto a termine avviene in sostituzione di lavoratori assenti.

Per visualizzare la circolare e le tabelle vai sul seguente link:

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare+numero+12+del+23-01-2015.htm




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Contributi  19 Dic 2014
 L’Inps ha avviato l’operazione “Estratto conto dipendenti pubblici”, mediante la quale ogni lavoratore del pubblico impiego potrà partecipare attraverso le “Richieste di Variazione alla Posizione Assicurativa (RVPA), alla sistemazione e al perfezionamento della propria situazione previdenziale.
Con Circolare n. 148 del 21 novembre 2014, l’Inps ha dettato sintetiche informazioni finalizzate, fra l’altro, a definire i livelli di completezza dei dati relativi alle posizioni assicurative.
Le attività di lavorazione preventiva su tali posizioni, che precedono l’invio agli iscritti della comunicazione personale, interesseranno tutti gli iscritti alle Gestioni pubbliche. Si tratta di circa 3 milioni e 400 mila lavoratori, ai quali verranno inviati gli “estratti contributivi” secondo un calendario che prevede un primo invio di 500mila posizioni entro il prossimo 10 gennaio 2015, un secondo invio per altri 500 mila lavoratori entro il 31 marzo successivo, e così via con altri 4 invii, che si concluderanno il 30 settembre 2016, ciascuno dei quali interesserà 600 mila lavoratori.