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PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA PER INVALIDITÀ: QUALI I REQUISITI?
La pensione di vecchiaia anticipata permette a tutti coloro a cui è stata riconosciuta una percentuale di invalidità uguale o superiore all’80% di ottenere la pensione con un’età anagrafica inferiore rispetto a quella necessaria per la pensione di vecchiaia ordinaria.
L’invalidità deve essere accertata dalla commissione medica dell’Inps.
Oltre all’80% di invalidità bisogna aver maturato 20 anni di contribuzione (1040 settimane) come lavoratore dipendente (esclusi i dipendenti del pubblico impiego e i lavoratori autonomi) e aver compiuto 62 anni di età per gli uomini e 56 anni per le donne, invece dei 67 anni della pensione di vecchiaia ordinaria.
Una volta in possesso di questi requisiti, l’Inps differisce il pagamento di 12 mesi rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica.
Nonostante tali finestre temporali siano state abrogate nel 2011 per le altre prestazioni pensionistiche, l’Inps ha ribadito a seguito di una sentenza della Corte di Cassazione che per questo tipo di pensione bisogna rispettare il differimento dei 12 mesi.
L’assicurato che avrà fatto richiesta di pensione anticipata potrà pertanto continuare a lavorare o usufruire nel frattempo dei trattamenti di invalidità previsti fino al termine dei 12 mesi di finestra.
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L’INVALIDO RICONOSCIUTO PUÒ OTTENERE L’AUMENTO DELL’ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA?
D: Sono un lavoratore invalido assunto con un contratto part-time. In che misura mi è riconosciuto l’aumento dell’anzianità contributiva?
R: Nei casi di rapporto lavorativo con contratto part-time orizzontale o verticale con attività svolta in alcuni giorni della settimana, la maggiorazione, ai fini del diritto, è riconosciuta per i periodi coperti da contribuzione e, ai fini della misura, invece deve essere determinata in rapporto all’orario svolto. Se il rapporto di lavoro part-time, invece, è di tipo verticale con svolgimento dell’attività lavorativa in alcune settimane del mese o per alcuni mesi dell’anno, la maggiorazione, sia per il diritto che per la misura della pensione, è riconosciuta con riferimento ai soli periodi di svolgimento dell’attività lavorativa.
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Platea beneficiari
Dal 2011 sono state introdotte nuove regole per poter usufruire del congedo straordinario (per continuare "clicca" sul tiolo)...
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Tuttavia, ha proseguito il Ministero, se i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano già compiuto 65 anni, o siano affetti da patologie invalidanti, o siano mancanti, è possibile fruire dei permessi da parte di un parente o affine entro il terzo grado.
L’Inps come di consuetudine pubblica annulamente le tabelle con le modifiche ai limiti di reddito in vigore dal 1 Luglio di ogni anno, per avere diritto agli assegni familiari.
Anche quest’anno l’Inps ha pubblicato le tabelle con circolare n.ro 76 del 11 Giugno 2014, ove si trovano indicati i limiti di reddito in vigore dal 1 Luglio 2014 al 30 Giugno 2015.
In base ai dati Istat l’aumento del limite di reddito, non dell’importo dell’assegno, è dell’ 1,1%.
Attenzione queste tabelle riguardano anche i pensionati purchè abbiano la pensione liquidata in un fondo dei lavoratori dipendenti, per cui riguarderà ad esempio i titolari di pensione VO ma non i titolari di pensione VO-COM.
C’è solo da ricordare che per i titolari di pensione di reversibilità nel fondo lavoratori dipendenti, nel caso che il titolare sia inabile può spettare l’assegno anche se il nucleo familiare è composto esclusivamente dal pensionato.
L’importo dell’assegno per questi nuclei si trovano nella tabella numero 19 allegata alla circolare Inps.
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Lo ha comunicato l’Inps, con Messaggio n. 14206, del 10 settembre 2013, nel quale si afferma che in base al parere espresso dal Ministero del lavoro, l’indennità per congedo straordinario non è configurabile quale reddito da lavoro, e di conseguenza l’assegno ordinario di invalidità è cumulabile con tale indennità.
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In merito alla possibilità, per un lavoratore, familiare di altro lavoratore disabile grave, di beneficiare del congedo straordinario durante il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa da parte del lavoratore disabile, l’Inps, con Messaggio n. 24705, del 30 dicembre 2011, rifacendosi ad una precedente precisazione del Ministero del Lavoro, ha chiarito che il “lavoratore familiare” può usufruire de congedo anche nel caso in cui la persona disabile presti attività lavorativa, e anche se tale attività viene prestata nel medesimo periodo.